La filiera agroalimentare europea cambia regole con il Regolamento UE 2026/1739, entrato in vigore il 18 agosto 2026. Il provvedimento punta soprattutto a rafforzare il peso economico degli agricoltori, rendere più trasparenti i rapporti commerciali e dare un significato più preciso alle parole utilizzate per presentare prodotti e filiere ai consumatori.
Il tema riguarda direttamente anche gli ESG. La sigla indica Environmental, Social and Governance, cioè criteri ambientali, sociali e di governo dell’organizzazione. Nella filiera alimentare questi tre aspetti entrano nella gestione dei rapporti con i produttori, nella tracciabilità, nella remunerazione degli agricoltori, nello sviluppo delle aree rurali e nella qualità delle informazioni utilizzate sul mercato.
Più forza contrattuale agli agricoltori
Uno dei passaggi centrali del Regolamento riguarda i rapporti tra chi produce e chi acquista. Per molte forniture di prodotti agricoli viene introdotto il contratto scritto tra agricoltori, organizzazioni di produttori e soggetti come trasformatori, distributori e dettaglianti.
Il contratto dovrà disciplinare aspetti concreti come prezzo, quantità, durata, modalità di pagamento, consegna e situazioni di forza maggiore. Sono previste deroghe ed esenzioni per casi specifici. La disciplina europea rafforza inoltre il ruolo delle organizzazioni di produttori e delle cooperative, strumenti attraverso i quali le aziende agricole possono aumentare la propria capacità negoziale.
Dal punto di vista ESG emerge soprattutto la componente Social. Una filiera capace di distribuire meglio il valore economico incide sul reddito degli agricoltori, sulla continuità delle imprese agricole e sulla tenuta delle comunità rurali. Anche la Governance assume maggiore peso, perché accordi scritti, criteri di prezzo comprensibili e responsabilità definite rendono i rapporti commerciali più leggibili e verificabili.
Giusto, equo e filiera corta acquistano un significato preciso
Un altro cambiamento riguarda termini molto utilizzati nella comunicazione commerciale. Parole come giusto, equo e filiera corta potranno essere impiegate rispettando condizioni definite dal Regolamento.
Le indicazioni giusto ed equo sono collegate a modalità commerciali che puntano alla stabilità dei rapporti tra produttori e acquirenti, alla trasparenza lungo la filiera e a un prezzo considerato equo e remunerativo dagli agricoltori coinvolti. Il testo europeo collega queste modalità anche a iniziative collettive coerenti con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con lo sviluppo delle comunità rurali.
Anche la definizione di filiera corta diventa più concreta. Il consumatore deve poter individuare facilmente le aziende agricole dalle quali provengono le materie prime. La relazione commerciale deve inoltre mantenere un collegamento diretto o particolarmente stretto tra agricoltore e consumatore finale, con un numero limitato di intermediari e, in alcuni casi, con una chiara prossimità geografica.
Per le imprese agroalimentari questo significa lavorare con maggiore attenzione sulle informazioni riportate nelle etichette, nei materiali pubblicitari, nei siti web e nei documenti commerciali. Un termine capace di evocare equità o prossimità dovrà poggiare su elementi concreti.
È un principio vicino alla logica ESG. Le dichiarazioni aziendali acquistano valore quando possono essere collegate a dati, processi, contratti e informazioni verificabili.
Carne e denominazioni riservate
Il Regolamento interviene anche sulle denominazioni utilizzate per carne e prodotti a base di carne. La definizione europea considera carne le parti commestibili degli animali e riserva una serie di termini a prodotti che rispettano determinate caratteristiche.
Tra le denominazioni interessate figurano carne, manzo, vitello, maiale, pollo, tacchino, agnello, filetto, controfiletto, braciola, petto, bistecca e altre espressioni tradizionalmente legate ai prodotti di origine animale.
Per produttori alimentari, aziende del food tech, distributori e operatori della comunicazione commerciale sarà quindi utile rivedere progressivamente denominazioni, packaging e posizionamento dei prodotti.
Le date da conoscere
Il Regolamento UE 2026/1739 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 29 luglio 2026 ed è entrato in vigore il 18 agosto 2026.
Le disposizioni relative alle indicazioni giusto, equo e filiera corta e una parte importante delle nuove regole sui rapporti contrattuali si applicheranno dal 19 agosto 2028. Le nuove designazioni riservate per carne e prodotti a base di carne entreranno invece in applicazione dal 19 agosto 2029. Per alcune merci prodotte o importate prima di tale data è previsto un periodo transitorio che può arrivare fino al 19 agosto 2032.
Questa gradualità offre alle imprese uno spazio temporale utile per aggiornare contratti, procedure interne, comunicazione e sistemi di controllo.
La filiera agroalimentare entra sempre più nella logica ESG
Il Regolamento 2026/1739 mostra come la sostenibilità della filiera alimentare riguardi anche il modo in cui viene distribuito il valore economico.
La dimensione Environmental entra attraverso pratiche agricole, uso delle risorse e obiettivi ambientali. La dimensione Social riguarda reddito agricolo, condizioni di lavoro, comunità rurali e rapporti economici più equilibrati. La Governance passa attraverso contratti, trasparenza, tracciabilità delle informazioni e criteri chiari nell’utilizzo delle dichiarazioni commerciali.
Per le imprese agroalimentari diventa quindi utile collegare compliance normativa e gestione ESG. Etichette, contratti, filiera, fornitori e comunicazione possono essere letti come parti dello stesso sistema di gestione.
ESG Italia Società Benefit, attraverso www.esgitalia.it, supporta imprese e organizzazioni nei percorsi legati a ESG, economia circolare, innovazione sostenibile e tecnologie abilitanti. Il nuovo quadro europeo offre l’occasione per verificare processi di filiera, indicatori ESG, comunicazione e strumenti di tracciabilità prima delle prossime scadenze applicative.

